Archivio per Categoria Settori

Restituzione di quanto pagato a titolo di addizionali provinciali sui consumi di energia elettrica.


Molti imprenditori ignorano che, nel periodo 2010/2012, hanno pagato cospicui importi per addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica.
Sta di fatto, però, che le addizionali provinciali sull’energia elettrica, istituite ai sensi dell’art. 6, co. 3, D.L. n. 511 del 1988 sono state dichiarate non dovute a seguito della intervenuta abrogazione delle imposte addizionali dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modifiche nella Legge n. 44 del 26 Aprile 2012.
Tanto legittima l’imprenditore a richiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato.
Attenzione. L’azione è soggetta al termine prescrizionale di dieci anni.
Affrettatevi quindi a prendere contatti con la Omnialex srl per interrompere quanto prima la decorrenza del termine, perché per ogni attesa si prescrive una parte del credito.

Possiamo recuperare costi illegittimamente da te pagati.

Senza alcun costo da anticipare. Basta inviare copia del contratto di cessione estinto anticipatamente e documento del conto estintivo del finanziamento.

Per maggiori informazioni scrivici a info@omnialexsrl.ch

OMNIALEX PROPONE DUE NUOVI SERVIZI

1. FATTURAZIONE ILLEGITTIMA A 28 GIORNI
Tutti coloro cha hanno subito la cd. “fatturazione a 28 giorni” nel periodo da Agosto 2016 ad 31.12.2017, possono ottenere un indennizzo pari ad €. 300,00
2. FATTURE SKY – DAZN
Gli utenti Sky che hanno acquistato il pacchetto calcio possono ottenere un indennizzo, non avendo Sky rispettato la clausola contrattuale che prevedeva la visione di 10 partite.
Indennizzo reclamabile €. 1.000 – Periodo: da agosto 2018 ad oggi.

NESSUN ANTICIPO DI SPESE PER INTRAPRENDERE L’AZIONE.
per info scrivere a segreteria@omnialexsrl.ch

Recupero credito buoni fruttiferi

HAI ACQUISTATO BUONI POSTALI A 30 ANNI EMESSI DAL 13/06/1986 AL 31/12/1990?

VUOI RECUPERARE SENZA ALCUNA SPESA E SENZA NESSUN RISCHIO GLI IMPORTI INDEBITAMENTE A TE SOTTRATTI DA POSTE ITALIANE SPA ALL’ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL BUONO?

RIVOLGITI A NOI!

RECUPERERAI LE SEGUENTI SOMME

Buono da £. 500.000 ti hanno sottratto € 700,00

Buono da £ 1.000.000 ti hanno sottratto € 1.500,00

Buono da £. 2.000.000 ti hanno sottratto € 2.800,00

Buono da £. 5.000.000 ti hanno sottratto € 4.900,00

Nulla sarà da te dovuto per onorari e spese di avvocato, nulla sarà da te dovuto anche in caso di soccombenza !

Invia la copia del buono (fronteretro) e la quietanza di Poste e ti diremo l’importo recuperabile e i documenti occorrenti.

SANZIONATA LA P.A. CHE RITARDA INGIUSTIFICATAMENTE I PAGAMENTI, ANCHE IN ASSENZA DI COPERTURA

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, la pubblica amministrazione è tenuta a pagare i propri fornitori entro 30 giorni. Al più si potrà arrivare a 60 in casi ben individuati. La normativa è stata introdotta in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) “relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali”. Per le amministrazioni pubbliche che non rispettano i tempi è prevista l’applicazione degli interessi legali di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento; essi si calcolano prevedendo una maggiorazione di 8 punti percentuali sul tasso fissato dalla Banca centrale europea.
Si tratta, in definitiva, di pagamenti concernenti fatture e perciò basati su presupposti certi del credito. Altra cosa, invece, per i pagamenti dovuti a seguito di titoli giudiziali che sfuggono alla regolamentazione legislativa menzionata e che, a maggior ragione, sono suscettibili di ritardi.
Nella sentenza in esame il Giudice amministrativo stabilisce che la quantificazione del pregiudizio risarcibile può essere in via generale effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell’interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Per il T.A.R. la sanzione scatta anche nel caso in cui si tratti di un cosiddetto “debito fuori bilancio”. E’ questo, infatti, il motivo più frequente del ritardo: una condizione in genere legata a vincoli politici e burocratici non più ammissibili in un tempo di sempre più intensa domanda di efficienza alla macchina amministrativa pubblica e di modernizzazione delle transazioni economiche.
Si tratta, dunque, di una sentenza che potrebbe aprire un varco nel tradizionale rapporto tra cittadino e pubbliche istituzioni, stabilendo il principio che l’inerzia nei pagamenti è un fatto giuridicamente sanzionabile anche nei confronti degli Enti pubblici.

TAR LAZIO SENT 8887 DEL 02.07.2015
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO – ROMA,
SEZIONE 1 QUATER
SENTENZA 2 LUGLIO 2015, N. 8887
DATA UDIENZA 4 GIUGNO 2015
INTEGRALE
RICORSO PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO SEZIONE PRIMA QUATER
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4343 del 2015, proposto da:
Ma.De., rappresentata e difesa dall’avv. Ma.Fe., che agisce anche in proprio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Al.Fe. in Roma, viale (…);
contro: Ministero della giustizia;
per l’esecuzione
del giudicato costituito dall’ordinanza di assegnazione emessa il 5 maggio 2014 dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento n. 36255/13.
Visto il ricorso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 4 giugno 2015 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

  1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno agito per l’esecuzione della pronuncia in oggetto, nella parte in cui reca in loro favore la condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle somme in essa liquidate a titolo di sorte capitale, interessi legali e spese di giudizio.
    In particolare, dedotto il carattere di definitività della pronunzia ed esposto che l’Amministrazione, nonostante la sua notifica in forma esecutiva e il decorso di nove mesi, non ha provveduto all’adempimento del comando giudiziario, parte ricorrente ha domandato che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito Tribunale:
  • dichiari l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di provvedere al pagamento delle somme di cui sopra, assegnando per l’effetto un congruo termine per adempiere;
  • disponga sin d’ora che a tanto provveda, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta;
  • condanni il Ministero inadempiente al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura ritenuta di giustizia;
  • condanni l’Amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione all’avvocato antistatario.
  1. Non si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia.
  2. Il ricorso è stato introitato per la decisione alla camera di consiglio del 4 giugno 2015.
  3. Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, e in ragione del comportamento processuale serbato dall’Amministrazione della giustizia, la statuizione indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame nei sensi di cui appresso.
  4. In relazione alla domanda principale, va ordinato al Ministero della giustizia di dare piena e integrale esecuzione alla decisione di cui in epigrafe e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore dei ricorrenti di tutte le somme spettanti per effetto del titolo.
  5. In relazione alla domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento del danno di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (“il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”), il Collegio, rammentato che la giurisprudenza amministrativa ritiene ormai l’applicabilità dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ai giudizi di ottemperanza relativi a titoli esecutivi giudiziali portanti l’obbligazione della pubblica amministrazione di pagare una somma di denaro (C. Stato. A.P., 25 giugno 2014, n. 15), rileva:
    a) che rispetto all’inadempimento dell’obbligazione di pagare una somma di denaro portato da titolo esecutivo giudiziale e in vista dell’applicazione dell’istituto di cui si discute, è concedibile all’amministrazione un termine di “tolleranza” di 6 mesi (sentenze CEDU Ga. e Co.), la cui decorrenza va individuata con riferimento alla data in cui il titolo giudiziale recante la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo, munito
    della prescritta formula esecutiva, è stato notificato nei confronti dell’amministrazione soccombente;
    b) che, scaduto tale semestre, nulla osta, anche in carenza di attualità di disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente capitolo, alla condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo in favore del creditore;
    c) che la quantificazione del pregiudizio risarcibile può essere in via generale effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell'”interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali”;
    d) che, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., non è ininfluente nella considerazione della misura del risarcimento la tempestiva attivazione da parte del creditore del rimedio dell’ottemperanza;
    e) che, sussistendo positivamente le condizioni di cui alle lett. b) e d), detta misura – e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale – dovrà essere corrisposta a titolo di risarcimento del danno da ritardo.
    Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ravvisa la sussistenza delle condizioni per condannare il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., al risarcimento del danno da ritardo in favore della parte ricorrente, che – alla stregua di quanto precedentemente osservato – andrà quantificato dalla stessa amministrazione con riferimento ai parametri di determinazione appena indicati.
    Con la specificazione che, conformemente alla domanda della parte ricorrente, di cui alla memoria difensiva depositata in corso di causa, la decorrenza della penalità sia fissata dalla data di notificazione del presente provvedimento.
  6. Quanto al restante, il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso termine, di tutte le somme sopra indicate.
    Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze.
    Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti
    derivanti dall’applicazione della c.d. legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.
    Le spese di lite del presente giudizio, valutate le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato dello stesso, possono essere interamente compensate fra le parti.
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
    definitivamente pronunciando sul ricorsolo di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto:
  • ordina al Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena e integrale esecuzione al giudicato di cui pure in epigrafe, provvedendo alla corresponsione in favore degli aventi diritto di tutte le somme spettanti per effetto del titolo giudiziale;
  • condanna il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., al risarcimento del danno da ritardo in favore della parte ricorrente, nei limiti indicati in motivazione;
  • dispone che, ove l’amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di commissario ad acta, il responsabile p.t. dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze; al quale è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta).
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
    Elia Orciuolo – Presidente
    Anna Bottiglieri – Consigliere, Estensore
    Fabio Mattei – Consigliere.

Depositata in Segreteria il 2 luglio 2015.

Omnialex ha partecipato alla Conferenza Programmatica di Confimpresaitalia a Roma 07/10/2019

In data 07/10/2019, Omnialex ha partecipato alla conferenza programmatica di Confimpresaitalia tenutasi presso la Camera dei Deputati in Roma

Sono state illustrate le prospettive future delle piccole e medie imprese: la necessità di ricorrere a nuove strategie con “meno lacci e lacciuoli della politica” e l’esigenza di agevolazioni in vista della Legge di Bilancio. 

Confimpresaitalia ed Omnialex sono presenti su tutto il territorio nazionale per dare voce all’imprenditoria, recepirne le istanze ed offrire prospettive concrete di adeguamento ai nuovi scenari economici.

Le nostre associazioni:

La Omnialex s.r.l. è lieta di comunicare ai propri clienti la sua associazione e partenership con Confimpresaitalia. Tale collaborazione permetterà Assistenza in materia giuridica legale per tutti gli associati.

Il giorno 20 del mese di Giugno alle ore 12:00 in Roma, presso la Sede Nazionale di Confimpresaitalia in Piazza del Popolo,18, Palazzo Valadier, si è Costituita l’Associazione Territoriale di Caserta denominata Confimpresaitalia Caserta – Terra di Lavoro. L’Assemblea dei soci fondatori ha eletto il primo consiglio direttivo nelle persone di:

  • Carmine Bevilacqua, Presidente
  • Avv. Maurizio Gallicola, Vicepresidente
  • Avv. Francesco Maria Lino, Consigliere

Alla Costituzione erano presenti inoltre l’Avv. Claudio Lino e la Dott.ssa Maria Vallarelli nominata Resp. del Gruppo Terziario Donna di Caserta.
Il Presidente Nazionale Dott. Manganiello,con i Dirigenti Dott. Mario Carmine Manganiello e Dott. Andrea Tropeano Resp. della Segreteria Nazionale di Confimpresaitalia,  hanno seguito personalmente l’iter costitutivo.

Il Presidente Manganiello ha ringraziato tutti i dirigenti per l’impegno profuso ben consapevole che la presenza di Confimpresaitalia nel territorio Casertano è di grande valore imprenditoriale e sindacale.

Recupero Crediti

Omnialex s.r.l. si occupa della gestione e del recupero crediti giudiziale per aziende che riforniscono – direttamente o indirettamente – le ASL, le Aziende Ospedaliere e in genere il Servizio Sanitario Nazionale. L’attività di recupero si svolge su tutto il territorio nazionale, avvalendosi della collaborazione di professionisti qualificati. La procedura messa a punto da Omnialex s.r.l., interamente giudiziale, ottimizza i tempi, i costi e la logistica, riuscendo a recuperare il capitale e gli interessi. La società offre inoltre, nella misura prevista dalla direttiva comunitaria, il servizio di recupero dei soli interessi maturati su crediti pagati spontaneamente ma con ritardo da parte della Pubblica Amministrazione.

Analisi Gratuita

Analisi dello stato dei crediti per valutare tempo d’incasso, regolarizzare flussi di cassa, consolidando o aprendo l’attività dell’Azienda su aree difficili

Recupero Piccolo Credito

Recupero piccolo e grande credito insoluto comprensivo degli interessi, nella misura prevista dalla direttiva europea, su tutto il territorio nazionale

Recupero interessi di mora

Recupero anche dei soli interessi di mora su fatture pagate in ritardo da parte della Pubblica Amministrazione.

Omnialex s.r.l. è competitiva perché offre servizi legali – con le garanzie previste dalla legge – e allo stesso tempo permette di svincolarsi dalle limitazioni del mestiere di avvocato, attraverso la struttura societaria.  I vantaggi di affidarsi a Omnialex s.r.l., rispetto ad altre realtà o tramite singoli avvocati:

Nessun costo viene anticipato dal cliente.

Omnialex s.r.l. recupera i crediti esclusivamente mediante procedure giudiziarie

Il pagamento in favore di Omnialex s.r.l. avviene solo al momento dell’incasso da parte del cliente di tutte le somme pagate dai soggetti debitori

Consulenza Legale

Un nuovo servizio di consulenza legale gratuita rivolto a privati, professionisti ed imprese:

La Omnialex srl, società di recupero crediti autorizzata ai sensi del Tulps, svolge con successo e soddisfazione dei propri clienti, sin dall’anno 2006, attività di recupero di crediti. In questi anni la Omnialex srl ha riscontrato nella propria clientela la crescente esigenza di tutela nei confronti delle società di somministrazione di servizi: telefonia, luce, gas ed acqua per tutti i danni derivanti dai disservizi subiti, da fatturazioni errate e dall’applicazione di condizioni contrattuali illegittime. In quest’ottica, avvalendosi della collaborazione di uno staff di avvocati, all’avanguardia in ambito Nazionale nella tutela dei Diritti dei Consumatori, ha verificato sul campo che è possibile, anche per le società, trasformare i disservizi ed i disagi, causati dalle aziende erogatrici, in cospicui indennizzi, risarcimenti e storni di fatturazione. Infatti, in soli due anni, sono stati conseguiti risultati per decine di migliaia di euro.

La Omnialex srl ha, quindi, deciso di presentare un nuovo servizio, volto al recupero di somme indebitamente versati alle società erogatrici dei servizi (acqua-luce-gas-telefonia).

Come funziona il servizio?
Innanzitutto, Screening gratuito dei contratti e delle fatture di tutte le utenze per verificare la corrispondenza dei servizi, costi applicati, esame delle fatture onde accertare se ci siano state illegalità e/o importi addebitati non dovuti, eventuali servizi non richiesti, illegittimi addebiti, fatturazione per gli stessi periodi, disservizi vari.

Successivamente all’esito dell’esame delle fatture degli ultimi 5/10 anni, sarà comunicato al Cliente un parere in cui saranno evidenziate “criticità”. Saranno forniti consigli sulle attività da intraprendere finalizzate alla richiesta di indennizzi e/o di risarcimento danni.  

A chi è rivolto questo servizio?
Destinatari del servizio non sono solo le famiglie, ma anche professionisti e le imprese. Questi ultimi, sono infatti vittime delle stesse prassi illegittime, ma hanno diritto a indennizzi e risarcimenti quadruplicati.

L’importo da recuperare nel tempo, in tutti questi settori, è tanto cospicuo da costituire una fonte di liquidità inaspettata per l’imprenditore.

Esempi in materia di telefonia:

  1. Malfunzionamento del servizio: giorni 150 x € 12,00 = € 1.800 per linea fissa ed € 1.800 Adsl per un totale = € 3.600 + rimborso fatture pagate + risarcimento danni per ogni numero di telefono;
  2. Servizio profilo tariffario non richiesto: per giorni 365 x € 7,00 = € 2.555 + rimborso + indebito pagato per ogni numero di telefono;

Quali sono i costi delle spese di avvio e di gestione pratica?

  • Nessun costo anticipato né al momento dell’incarico né dopo verrà richiesto al cliente: tutte le spese (contributi unificati, marche da bollo, notifiche etc.) saranno a carico della società Omnialex s.r.l.
  • In caso di recupero di somme per indennizza o risarcimento sarà riconosciuta ad Omnialex il 50% della somma incassata. In caso di storno fatture, non pagate, il 20% delle somme risparmiate.
  • L’importo da recuperare nel tempo, in tutti questi settori, è tanto cospicuo da costituire una fonte di liquidità insperata al punto da giustificare l’opportunità di un recupero autonomo di tali importi.